BENI CULTURALI E TURISMO: LAVORO PUBBLICO E PRIVATO UNITI NELLA LOTTA PER LA DIFESA DEL SALARIO DEI LAVORATRICI/I DELLA COOPCULTURE.
SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
Sede Legale, C.so del Popolo 40 – Mestre (VE)
c.a. Direzione
c.a Ufficio Personale - Paghe
Sedi di Venezia
PEC: coopculture@pec.it
info@coopculture.it
c.a. Direttore Generale Roma sud
dott.ssa L. Casuccio
l.casuccio@coopculture.it
Responsabile del Personale e Relazioni Sindacali Roma sud
dott. L. Confalone
l.confalone@coopculture.it
Capo Area Napoli
dott. G. Codispoti
OGGETTO: EROGAZIONE F.I.S – ISTITUTI CONTRATTUALI – INTEGRAZIONE A NS DIFFIDA
La scrivente O.S, a seguito delle azioni unilateralmente intraprese e risultanti dai cedolini paga di
alcuni lavoratori nostri assistiti, in servizio presso Palazzo Reale di Torino e Musei collegati, in
merito all’utilizzo coatto degli istituti contrattuali, nello specifico delle ferie, a copertura del
periodo di chiusura dei luoghi culturali, nel mese di febbraio 2020, per causa “Emergenza Covid-
19, ritiene necessario ribadire ulteriormente e meglio specificare le motivazioni della nostra diffida
a tutela dei diritti dei lavoratori.
Si rammenta infatti che il periodo di chiusura forzata dei luoghi di lavoro e culturali e la
conseguente sospensione dell'attività lavorativa, dovuta all'emergenza Covid-19 è normato da
precise disposizioni di Legge che hanno stanziato appositi fondi pubblici a salvaguardia del reddito,
tra le quali, per citare solo alcune tra le più significative, il recente D.L. 17 marzo 2020 n°18, ma
anche precedenti disposizioni come il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n°14, il quale regola il
funzionamento generale dell’Assegno Ordinario e del Fondo Integrazione Salariale (FIS).
Nessuna di tali disposizioni ci risulta contemplare e prevedere la necessità di agire coattivamente
nei riguardi degli istituti contrattuali. Lo stesso indirizzo è stato anche, in passato, ribadito dal
Ministero del Lavoro, con l'interpello n.19 del 2011, dove viene sottolineato il principio
costituzionale secondo il quale la funzione propria delle ferie è, per il lavoratore, consentire il suo
recupero psico-fisico, a seguito dello sforzo dovuto a periodi di attività lavorativa, e non, invece, il
loro utilizzo per scopi non precipui, come la copertura di periodi di chiusura forzata. Se tale è la
natura di questo istituto contrattuale, la sua disposizione(anche tenendo conto delle particolari
esigenze organizzative aziendali ) non è facoltà esclusiva del datore di lavoro ma va concordata
con il lavoratore, che dispone del diritto di cui sopra.
Presa inoltre visione dall'accordo nazionale che Coopculture ha sottoscritto in data 10/3/2020 con
altre OO.SS. e ricordando la nostra diffida, col medesimo oggetto della presente, inviata in data
11/3/2020, di cui non abbiamo ricevuto alcun riscontro.
Questa O.S. a tutela dei diritti dei lavoratori, reiterando la diffida, invita la spett.le Cooperativa a
·esimersi dall'utilizzo coattivo delle ferie come mezzo di copertura reddituale per il periodo
di interruzione lavorativa causa “Emergenza Covid-19" ma di dare seguito alle disposizioni
Legge in merito all'attivazione del FIS;
·applicare in conformità con quanto previsto dall’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18,
l'erogazione del FIS per l'intero periodo di effettiva chiusura delle commesse, ovverosia per
periodi decorrenti dall'08 marzo c.a. per una durata massima di nove settimane e
comunque entro il mese di agosto 2020.”
La presente vale quale formale messa in mora, atto interruttivo di ogni prescrizione e con più
ampia tutela presso le sedi opportune.
Si coglie l'occasione per inviare Distinti Saluti
Roma, 26/03/2020
p.USB Lavoro Privato Roma - Napoli
Domenico Blasi