MINISTERO DELLA CULTURA: RISPOSTA VS CIRCOLARE N° 97/2025, SUPERAMENTO DEL LIMITE DI UN TERZO DELLE TURNAZIONI FESTIVE.
Spett.le
Ministero Della Cultura
Direzione Generale Risorse Umane e Organizzazione
c.a. dott.ssa Marina GIUSEPPONE
dott. Oreste CIRILLO
dg-or.servizio2.rs@cultura.gov.it
OGGETTO: Risposta Vs circolare n° 97/2025, superamento del limite di un terzo delle turnazioni festive.
Con riferimento all’oggetto la scrivente O.S. ritiene necessario intervenire nel merito delle modalità e criteri previsti dalla stessa circolare riguardo i FESTIVI INFRASEETTIMANALI che penalizzano fortemente i lavoratori dell’area della vigilanza. A proposito si rammenta che erano stati raggiunti accordi/protocolli di intesa tra l’Amministrazione e tutte le OO.SS. presenti sul tavolo di trattativa nazionale di secondo livello, prima del 28 gennaio 2025, data della NON firma del CCNL Funzioni Centrali da parte di questo sindacato ed altri che prevedevano, con molta chiarezza, indicazioni “comportamentali” ai Dirigenti degli uffici periferici nell’applicazione del giustificativo F come elemento di uguaglianza del diritto tra tutti i dipendenti del MiC. Grave e vergognoso il comportamento concertativo e consenziente delle OO.SS. firmatarie del nuovo accordo che hanno ritrattato il precedente, a discapito di una categoria di lavoratori. Difatti la Circolare in questione prevede anzi “rammenta al Datore di lavoro…… che è tenuto a predisporre, attraverso la piattaforma gestionale Europaweb, la programmazione dei turni di lavoro, comprensiva anche delle giornate festive infrasettimanali. Tale programmazione deve prevedere nel corso dell’anno il raggiungimento del limite minimo del 30% dei turni festivi, o del 50% nei casi in cui si applichi il regime derogatorio introdotto dall’accordo.”
Quindi la programmazione delle turnazioni, nel rispetto della scelta dei singoli lavoratori (questo è quanto previsto negli accordi degli anni precedenti) come riportato nella circolare, appare che il 50%, una volta sottoscritto l’accordo nazionale, diventi obbligatorio per tutti, aderire al superamento dell’1/3, che dovrà prevedere le giornate festive infrasettimanali nelle quali il lavoratore sarà previsto/ o non, in servizio, compresi i riposi e gli RTL per i lavoratori che svolgono il doppio turno.
La circolare prevede ancora:
“Quindi, tenuto conto della programmazione effettuata, il lavoratore turnista che abbia prestato servizio in una giornata festiva infrasettimanale, ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche, aggiuntive rispetto alle ordinarie indennità di turno, definite nell’ambito del Fondo Risorse Decentrate, sottoscritto annualmente in sede contrattazione integrativa nazionale; in alternativa potrà optare - ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. af - per un numero corrispondente di ore di riposo compensativo in sostituzione dell’indennità di turno spettante. Tale previsione è stata contrattata a livello nazionale, come previsto dal citato art. 7, nell’ambito del Fondo risorse decentrate A.F. 2025 - il cui testo è attualmente sottoposto a verifica da parte degli organi competenti, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 – e dovrà essere attuata solo a seguito della sottoscrizione definitiva del medesimo. Fino a tale momento, continua ad applicarsi la presente previsione, secondo la quale il lavoratore turnista ha diritto esclusivamente al compenso previsto dalla normativa contrattuale, senza che gli spettino ulteriori riposi compensativi, né in sostituzione né in aggiunta al compenso stesso. Si comunica che, a seguito della registrazione, sarà cura della Scrivente rendere noto l’accordo definitivo mediante apposita circolare.”
Quindi secondo l’accordo FRD 2025, in attesa di visto da parte degli organi di controllo il lavoratore potrà optare per avere il recupero (5,50 per chi svolge turni su sei giorni e per chi svolge il doppio turno? Saranno 11,40?) o scegliere il pagamento della turnazione. Cioè sarà il lavoratore a scegliere soldi o recupero, essendo obbligato a svolgere l’1/3 o il 50% delle giornate festive? Ma che senso ha? Non sarebbe più “normale” dichiarare definitivamente il diritto dei lavoratori di usufruire delle Festività infrasettimanali quando NON sono previsti in servizio? Anziché applicare questa Circolare che continua come di seguito, a negare il giusto e dovuto riposo festivo per questi lavoratori?
Infatti a conferma di quanto sostenuto dalla nostra O.S. la Circolare continua:
“Diversamente, se il lavoratore turnista non presta servizio in una giornata festiva infrasettimanale, sarà inserita per quella giornata, sulla piattaforma Europaweb, la causale “F” (Festivo) – nel limite massimo di 8 giornate annue calcolato in relazione all’anno di riferimento – sempreché tale festività non coincida con un Riposo Obbligatorio Settimanale (RIP) o con un Recupero Turno Lavorato (RTL). Infatti, i dipendenti sono tenuti a fruire regolarmente dei suddetti riposi obbligatori e recuperi maturati, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a tutela del necessario recupero psico-fisico. In particolare, il Recupero Turno Lavorato deve essere usufruito immediatamente dopo il turno lungo e non può essere né posticipato né accumulato. Pertanto, sulla base di quanto sopra, si precisa, a titolo esemplificativo, che è possibile inserire la causale “F” – fatte salve le eccezioni sopra riportate – per qualsiasi festività infrasettimanale dell’anno, anche a partire dalla prima, se la programmazione effettuata preveda che il dipendente presterà servizio nelle festività infrasettimanali successive, tale da consentire il raggiungimento del limite minimo previsto di un terzo, o della metà nel caso di adesione al superamento.”
Quindi, l’Amministrazione, d’accordo con le OO. SS. firmatarie del CCNL di Comparto e solo loro presenti al tavolo sindacale nazionale, avallano quello che è successo fino ad oggi in alcuni Istituti dove i Dirigenti hanno programmato i servizi senza riconoscere ai lavoratori il giorno Festivo poiché hanno dato indicazione d’inserire nelle giornate Festive infrasettimanali, in cui il lavoratore non è previsto in servizio, il Riposo o l’RTL!
L’USB P.I. MiC in considerazione di quanto appena scritto ritiene che tale Circolare debba essere ritirata e, dopo un incontro con tutte le parti in causa, comprese le OO SS non firmatarie in considerazione del fatto che tale materia è precedente all’attuale CCNL, deve riformularne un’altra che rispetti i diritti dei lavoratori!
Riguardo il “Doppio Turno” non si capisce la posizione che hanno assunto sia l’Amministrazione che le OO.SS. firmatarie. Nonostante ciò, debbono prendere atto che questa tipologia d’orario di lavoro e servizio, frutto di accordi locali, è in vigore nella stragrande maggioranza dei luoghi del Ministero da più di 25 anni. Questa tipologia di programmazione dei turni, facendo un’analisi corretta, va a favore sia dei lavoratori, soprattutto per i fuori sede, pendolari e coloro che utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere il proprio posto di lavoro, che alle Amministrazioni per mezzo di questa organizzazione traggono vantaggi sui turni diurni che garantiscono la copertura continuativa dei servizi tutti i giorni anche nelle giornate complicate, come ad esempio nella circostanza di scioperi dei trasporti, in quelle particolarmente trafficate nelle grandi città, oltre a garantire l’apertura nelle giornate festive.
In attesa di un riscontro si inviano Cordiali Saluti e Buon Ferragosto.
Roma, 15 agosto 2025
USB P.I. MiC