Festività del 17 Marzo 2011
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Oggetto: festività del 17 Marzo 2011
Con il recente decreto n. 5 del 22 Febbraio 2011 è stata istituita la festività del
17 Marzo per il solo anno 2011, al fine di celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Alcuni aspetti del Decreto risultano controversi. Abbiamo infatti rilevato un’
inesattezza di non poco conto nell’individuazione della festività del 4 Novembre
come festività soppressa.
Al riguardo giova precisare che le festività soppresse indicate nella Legge 54
del 1977 sono le seguenti: Epifania (poi ripristinata), S. Giuseppe; Ascensione,
Corpus Domini, SS. Apostoli Pietro e Paolo, mentre per il 2 Giugno (poi
ripristinata) e per il 4 Novembre, le festività sono state spostate
rispettivamente alla prima domenica del mese di Giugno e di Novembre.
Da ciò deriva che il trattamento giuridico ed economico spettante al personale
non può che essere quello dovuto nelle normali giornate festive.
E’ evidente che questo aspetto, come ha sottolineato anche l’ANCI, appare
contrastante con la previsione di non gravare con ulteriori oneri le
amministrazioni della Stato e contemporaneamente di assicurare il trattamento
dovuto nei giorni festivi al personale soggetto a turnazioni.
Ma l’aspetto più controverso è costituito dal fatto che l’inesattezza data
dall’assimilare, nel decreto n. 5/2011, il 4 Novembre ad una festività soppressa,
ha generato la convinzione che tale giornata debba essere sottratta ad uno
dei 4 giorni previsti per le festività soppresse concesse al personale
dipendente.
Così si è espresso il ministro Brunetta nel question time del 9/3/2011 alla
Camera dei Deputati, e così è evidenziato nella relazione tecnica di
accompagnamento del decreto legge n. 5/2011.
Come autorevolmente ha rappresentato il Consiglio di Stato - seppur nel
precedente assetto pubblicistico (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, n.802) - le
giornate di festività soppressa sono qualificate non come permessi, ma
piuttosto come congedo ordinario, sia pure in presenza di un differente
procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione.
Come è noto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore e sono
tese a garantirne il necessario recupero psico-fisico. Inoltre la gestione delle
ferie avviene attraverso una richiesta del lavoratore e la conseguente
concessione o diniego (qualora ostino motivate esigenze organizzative o
funzionali) da parte del datore di lavoro.
Riteniamo pertanto del tutto fuorviante tale indicazione ed illegittimo il
“prelievo” forzoso di una giornata di festività soppressa dalla disponibilità
personale di ciascun dipendente.
Di conseguenza diffidiamo codesta Amministrazione a dar corso a tale riduzione
e a consentire la fruizione di una giornata festiva aggiuntiva per il solo anno
2011, come del resto dovrebbe essere, in occasione di una celebrazione che
presenta caratteristiche di eccezionalità ed occasionalità .
p. Esecutivo Nazionale
USB Pubblico Impiego
Paola Palmieri
Roma 14.3.2011